Novità rilevanti di indubbio vantaggio per la maggioranza delle persone con disabilità.
Nel dicembre 2013, dopo una lunga e controversa elaborazione, fu approvato, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri i regolamento che rivedeva le modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) (DPCM 5 dicembre 2013, n. 159).
Si tratta di un provvedimento che interessa milioni di cittadini italiani poiché la dichiarazione ISEE (DSU) viene richiesta per l’accesso a prestazioni sociali agevolate cioè servizi o aiuti economici rivolti a situazioni di bisogno o necessità (solo a titolo di esempio: dalle prestazioni ai non autosufficienti ai servizi per la prima infanzia, dalle agevolazioni economiche sulle tasse universitarie a quelle per le rette di ricovero in strutture assistenziali, alle eventuali agevolazioni su tributi locali).
L’ISEE esisteva già nella normativa italiana dal 1998, ma la sua applicazione è unanimemente ritenuta carente e causa di un notevole numero di contenziosi. Da alcuni era, inoltre, ritenuto uno strumento scarsamente efficace nel contrasto di elusioni o abusi.
Forte anche di questi presupposti, il Parlamento, su proposta del Governo Monti, nel 2011 ha stabilito una revisione dell’ISEE che solo a fine 2013 è stato definitivamente approvata.
Ma di fatto per la sua reale entrata in vigore sono richiesti dei successivi provvedimenti normativi. Il primo di questi è appunto l’approvazione dei nuovi modelli per la Dichiarazione sostitutiva unica (DSU), cioè quei moduli che servono per dichiarare la situazione reddituale, patrimoniale e familiare del richiedente e del nucleo di riferimento. Ciò che serve per il calcolo dell’ISEE.
Con decreto del 7 novembre scorso (in Gazzetta il 17 novembre) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha approvato il modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, dell’attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione.
Cosa accade ora?
Trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione del modello (e cioè 17 dicembre 2014), le DSU (Dichiarazione sostitutiva unica) possono essere rilasciate solo con i nuovi criteri. Conseguentemente anche le prestazioni sociali agevolate richieste successivamente a quella data, sono erogate sulla base dell’ISEE rivisto ai sensi del DPCM 159/2013.
Entro la stessa data (17 dicembre 2014) gli enti che disciplinano l’erogazione delle prestazioni sociali agevolate (Comuni, Università ecc.) devono emanare gli atti anche normativi necessari all’erogazione stessa delle nuove prestazioni in conformità con le disposizioni del DPCM 159/2013. Questo significa che devono fissare le nuove soglie di accesso alle prestazioni sociali agevolate di loro competenza ed eventuali criteri aggiuntivi.
Nel frattempo le prestazioni sociali agevolate già in essere al momento dell’entrata in vigore del decreto del 2013, continuano ad essere erogate secondo la normativa previgente, fino a quando gli enti competenti non abbiano emanato i nuoti atti regolamentari e comunque non oltre 12 mesi dall’entrata in vigore dello stesso Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 e cioè non oltre l’8 febbraio 2015.
I nuovi modelli e l’iter
Una parte centrale nell’organizzazione del nuovo sistema risiede nelle modalità di controllo incrociato (INPS, Agenzia delle entrate) sulle situazioni reddituali e patrimoniali quindi anche controlli su conti bancari, azioni, depositi e titoli.
La stessa richiesta di rilascio dell’ISEE va inoltrata all’INPS compilando moduli DSU diversi a seconda della prestazione richiesta o della composizione del nucleo.
Ad esempio le persone con disabilità o non autosufficienti, o i nuclei di cui essi facciano parte, devono compilare alcuni moduli segnatamente predisposti per tali situazioni.
Analogamente i disabili maggiorenni che preferiscano un riferimento al nucleo ristretto (se stessi e il solo coniuge o i figli maggiorenni) nel caso di prestazioni sociosanitarie, devono usare il modulo specifico.
I moduli DSU per la richiesta dell’ISEE vanno presentati per via telematica accedendo ai servizi online dell’INPS usando l’apposito PIN (numero identificativo personale). In alternativa ci si può rivolgere ad un patronato sindacale o ad un Caf.
I moduli in sé non sono particolarmente complessi. Gran parte delle informazioni sono generate poi da INPS.
INPS infatti, per elaborare l’ISEE, estrae i dati dal proprio casellario (pensioni, dipendenti, autonomi) e da quello dell’Agenzia delle entrate (dichiarazioni dei redditi).
In questo modo il richiedente non deve, ad esempio, indicare l’ammontare di pensioni o indennità di invalidità civile, ché risultano già dal casellario INPS, né spese sanitarie rilevate nella banca dati dell’Agenzia delle entrate come pure l’assunzione di una badante.
INPS ha tempo 10 giorni lavorativi per rilasciare l’ISEE e completo degli elementi che ne hanno determinato il calcolo.
Nel caso il richiedente rilevasse dati errati può, entro dieci giorni dal ricevimento dell’attestazione ISEE, con un ulteriore modulo richiederne la correzione o la rettifica.
Dopo ulteriori verifiche INPS rilascia l’attestazione definitiva. Nel caso di discordanze fra quanto dichiarato dal Cittadino e quanto risultante dagli archivi e casellari, la Guardia di finanza viene incaricata di ulteriori accertamenti.
Novità sull’indicatore reddituale
Uno degli elementi maggiormente criticati del DPCM 159/2013 (derivante dalla precedente norma istitutiva) era il computo nell’indicatore della situazione reddituali anche di tutti i trasferimenti monetari di natura assistenziale, quindi, in linea teorica: pensioni e indennità per minorazioni civili, assegni sociali, assegni al nucleo familiari ma anche assegni di cura regionali, contributi per progetti vita indipendente e qualsiasi altro trasferimento monetario previsto dalla normativa locale.
È pur vero che per le persone con disabilità sono previste franchigie e detrazioni.
Le franchigie sono diversificate a seconda del “grado” di disabilità.
– persone con disabilità media: una franchigia pari ad 4.000 euro, incrementate a 5.500 se minorenni;
– persone con disabilità grave: una franchigia pari a 5.500 euro, incrementate a 7.500 se minorenni;
– persone non autosufficienti: una franchigia pari a 7.000 euro, incrementate a 9.500 se minorenni.
Dalla somma dei redditi, inoltre, possono essere detratte alcune spese; ricordiamo qui quelle che riguardano direttamente le persone con disabilità:
– le spese sanitarie per disabili e le spese per l’acquisto di cani guida (detraibili in denuncia dei redditi) e interpretariato per i sordi, nonché le spese mediche e di assistenza specifica per i disabili (deducibili in denuncia dei redditi) fino ad un massimo di 5000 euro;
– le spese per collaboratori domestici e addetti all’assistenza personale se regolarmente assunti o se le relative prestazioni (documentate) siano state rese da enti fornitori (es. cooperative); questa seconda detrazione viene ammessa solo per le persone non autosufficienti. Quanto si può detrarre? Si può detrarre la spesa fino all’ammontare delle prestazioni assistenziali (o indennitarie o previdenziali esenti da imposte) di cui gode la persona non autosufficiente, al netto della franchigia massima di 1000 euro. (Quindi, ad esempio, chi percepisce 6000 euro l’anno di indennità di accompagnamento può detrarre fino a 5000 euro della retribuzione corrisposta per una badante).
L’assieme delle franchigie e delle detrazioni, tuttavia non sempre arrivano a compensare il computo dei trasferimenti assistenziali, soprattutto nei casi in cui le persone ricevano contributi per progetti di vita indipendente, assegni di cura, voucher (con valore monetario) e altro.
Dalla lettura del decreto che approva i nuovi moduli e le relative istruzioni appare evidente una importante novità di indubbio vantaggio per la maggioranza delle persone con disabilità, tale da far considerare per esse il nuovo ISEE di migliore trattamento rispetto a quello previgente e in assoluto preferibile rispetto a quello teoricamente profilato dal DPCM dello scorso dicembre.
Le istruzioni, la modalità di controllo ex ante, i moduli di richiesta, i moduli di rettifica si riferiscono infatti alle sole provvidenze erogate dall’INPS e cioè, nel caso delle persone con disabilità, alle pensioni e all’indennità di accompagnamento per minorazioni civili o per invalidità sul lavoro.
Non vengono computati gli altri trasferimenti monetari (vita indipendente, voucher, assegni di cura, contributi per la mobilità o per l’eliminazione delle barriere in casa). Al contempo rimangono vigenti detrazioni e franchigie non previste nel previgente ISEE.
Un paio di esempi per spiegare meglio.
Persona maggiorenne titolare di pensione e indennità di accompagnamento
Importo provvidenze: 9350 euro circa
Franchigia: – 7000 euro
Detrazione badante assunta: – 8000 euro circa
Detrazione spese mediche (ipotesi): – 1000 euro
Persona Minorenne titolare di indennità di accompagnamento
Importo provvidenze: 6000 euro circa
Franchigia: – 9500 euro
Detrazione badante assunta: – 5000 euro circa
Detrazione spese mediche (ipotesi): – 1000 euro
Come si può notare, limitando il computo alle sole provvidenze per minorazioni civili o per lavoro, le conseguenze svantaggiose vengono sostanzialmente annullate dal complesso delle franchigie e/o delle detrazioni ammesse, effetto che difficilmente si sarebbe raggiunto considerando tutti i trasferimenti monetari di natura assistenziale.
L’attenzione ora – massima – va rivolta ai Comuni e agli enti erogatori di prestazioni sociali agevolate. Essi, come detto, sono in fase di definizione delle nuove delibere ISEE. Vigilare sui criteri, ora più che mai determinati, significa controllare che le soglie e i limiti indicati non ripropongano svantaggi “antichi”.
fonte: handyLex – Carlo Giacobini
Link: http://www.handylex.org/gun/ISEE_nuovi_modelli_novita.shtml