ACCORDO 6 febbraio 2003. – Sanità – Assistenza Sociale

Altre fonti

Accordo tra il Governo, le regioni, e le province autonome di Trento
e di Bolzano, relativo alla definizione di alcune modalita’
applicative degli articoli 3, comma 1, 4, comma 1, 7, comma 2
dell’atto di indirizzo e coordinamento approvato con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 1 dicembre 2000, per il
rimborso delle spese di soggiorno per cure dei soggetti portatori di
handicap in centri all’estero di elevata specializzazione.
(G. U. N. 53 DEL 5/3/2003).
ACCORDO 6 febbraio 2003.

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
Accordo tra il Governo, le regioni, e le province autonome di Trento
e di Bolzano, relativo alla definizione di alcune modalita’
applicative degli articoli 3, comma 1, 4, comma 1, 7, comma 2
dell’atto di indirizzo e coordinamento approvato con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 1 dicembre 2000, per il
rimborso delle spese di soggiorno per cure dei soggetti portatori di
handicap in centri all’estero di elevata specializzazione.
(G. U. N. 53 DEL 5/3/2003).

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
Visti gli articoli 2, comma 2, lettera b) e 4, comma 1 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affidano a questa Conferenza
il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e Regioni, in
attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di
coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere
attivita’ di interesse comune;
Visto l’atto di indirizzo e coordinamento approvato con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 1 dicembre 2000 (Gazzetta
Ufficiale del 23 maggio 2001, n. 118), per il rimborso delle spese di
soggiorno per cure dei soggetti portatori di handicap in centri
all’estero di elevata specializzazione;
Considerato che la regione Veneto ha chiesto, con nota del 31
agosto 2001, di esaminare il suddetto atto di indirizzo e
coordinamento al fine di risolvere le questioni legate
all’applicabiita’ degli articoli 3, comma 1, 4, comma 1, 7, dello
stesso;
Rilevato che la materia “tutela della salute”, a seguito delle
modifiche apportate al Titolo V della Costituzione ricade nella
potesta’ concorrente delle regioni e che, pertanto, si e’ ritenuto di
individuare le modalita’ applicative dell’atto di indirizzo di cui
all’oggetto mediante il presente accordo;
Vista la proposta di accordo in oggetto trasmessa dal Ministero
della salute con nota del 29 novembre 2002, che contiene opportuni
aggiornamenti degli articoli 3, comma 1, 4, comma 1, 7, comma 2 del
suddetto atto di indirizzo e coordinamento;
Considerato che, in sede tecnica il 15 gennaio 2003, i
rappresentanti delle regioni hanno avanzato alcune proposte di
modifica al testo dell’accordo in esame, che sono state condivise dal
rappresentante del Ministero della salute, che si e’ impegnato a
trasmettere nuovamente il testo dell’accordo nella stesura
definitiva;
Vista la proposta di accordo trasmessa dal Ministero della salute
con nota del 29 gennaio 2003 nella stesura definitiva con le
modifiche concordate in sede tecnica;
Considerato che, nel corso dell’odierna seduta di questa
Conferenza, i Presidenti delle regioni, nell’esprimere il proprio
assenso sullo schema di accordo in oggetto, hanno chiesto che
nell’art. 2 del testo dell’accordo di sopprimere, alla prima alinea,
le parole “e le Province autonome” e che tale richiesta e’ stata
accolta dal rappresentante del Ministero della salute;
Acquisito l’assenso del Governo e dei Presidenti delle Regioni e
Province autonome, espresso ai sensi dell’art. 4, comma 2 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Sancisce il seguente accordo tra il Governo, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano
Art. 1.
Ambito dell’accordo
1. Con il presente Accordo si conviene sulle modalita’ applicative
degli articoli 3, comma 1, 4, comma 1, 7, comma 2 dell’atto di
indirizzo e coordinamento approvato con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 1 dicembre 2000, per il rimborso delle spese
di soggiorno per cure dei soggetti portatori di handicap in centri
all’estero di elevata specializzazione, compatibili con le norme
vigenti.
Art. 2
Concorso alla spesa
1. Le regioni, in attuazione del disposto dell’art. 2, comma 3 del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 dicembre 2000,
riconoscono ai soggetti previsti dallo stesso articolo 2, comma 1 il
concorso alle spese di cura all’estero, attenendosi, ai fini delle
modalita’ di calcolo della situazione economica del nucleo familiare
di appartenenza previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
109, e successive modificazioni, ai seguenti criteri:
a) un concorso pari al 100 per cento della spesa rimasta a
carico, qualora si tratti di un nucleo familiare per il quale
l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) sia
inferiore ad Euro 8.000;
b) un concorso pari all’80 per cento della spesa rimasta a
carico, qualora si tratti di un nucleo familiare per il quale
l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) sia
compreso tra 8.000 e 13.000 Euro;
c) un concorso pari all’80 per cento delle spese di soggiorno,
cosi’ come individuate dall’art. 2, comma 1, qualora si tratti di un
nucleo familiare per il quale l’indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE) sia superiore a 13.000 Euro.
Art. 3.
Corresponsione degli acconti
1. Per i soggetti portatori di handicap di cui all’art. 2, comma 1
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 dicembre
2000, l’unita’ sanitaria locale corrisponde, a richiesta
dell’assistito, gli acconti previsti dall’art. 6, comma 13 del
decreto del Ministro della sanita’ 3 novembre 1989, e successive
modificazioni, computando nell’ambito della spesa sanitaria
presumibile le spese di soggiorno, cosi’ come individuate nel
predetto articolo 2 e rimborsabili nella misura corrispondente, per
ciascun Paese considerato, a quella spettante al personale
dirigenziale di seconda fascia dello Stato.
2. Ai fini della corresponsione di tali acconti l’unita’ sanitaria
locale si attiene ai seguenti criteri:
a) nella misura del 90 per cento, qualora sia prevista
l’erogazione del concorso alla spesa di cui all’art. 2 comma 1,
lettera a), elevando tale percentuale al 100 per cento nel caso di
soggetti appartenenti a nuclei familiari in condizioni di indigenza;
b) nella misura del 70 per cento, qualora sia prevista
l’erogazione del concorso alla spesa di cui all’art. 2, comma 1,
lettera b).
Art. 4.
1. Si conviene che quanto disposto dall’art. 7, comma 2 del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 dicembre 2000 si
riferisce a soggetti comunque autorizzati al ricovero all’estero per
cure di neuroriabilitazione presso centri di elevata specializzazione
e che dal rimborso delle spese gia’ sostenute si intendono esclusi
gli interessi e la rivalutazione monetaria sulle somme dovute.
Roma, 6 febbraio 2003
Il presidente: La Loggia
Il segretario: Carpino

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *