L. 24 dicembre 1993, n. 537.

Legge Nazionale

Interventi correttivi di finanza pubblica

L. 24 dicembre 1993, n. 537 ( S.O. G.U., 28 dicembre, n. 303). – Interventi correttivi di finanza pubblica (1) (2) (3).
(1) A decorrere dalla data di nomina del primo governo costituito a seguito delle prime elezioni politiche successive all’entrata in vigore del d.lg. 30 luglio 1999, n. 300, le prefetture sono trasformate in uffici territoriali del governo; il prefetto preposto a tale ufficio nel capoluogo della regione assume anche le funzioni di commissario del governo (art. 11, d.lg. 300/1999, cit.).
(2) In luogo di Ministro/Ministero di grazia e giustizia leggasi Ministro/Ministero della giustizia ex d.p.r. 13 settembre 1999.
(3) In luogo di Ministro/Ministero per le politiche agricole leggasi Ministro/Ministero delle politiche agricole e forestali, ex d.p.r. 13 settembre 1999.

…omissis…

Articolo 8
Disposizioni in materia di sanità.
1. Per l’anno 1994, le unità sanitarie locali non possono procedere ad assunzioni di personale, anche per posti che si rendano vacanti per cessazioni dal servizio, comunque verificatesi dal 1° luglio 1993, e non coperti.
2. Le regioni possono autorizzare, entro sessanta giorni dalla richiesta, assunzioni in deroga nel limite massimo, complessivo e comprensivo del personale amministrativo e di quello sanitario a livello regionale, del 50 per cento dei posti resisi vacanti, per cessazioni dal servizio, comunque verificatesi. Le autorizzazioni possono essere concesse solamente dopo aver esperito le procedure di mobilità previste dagli articoli 11, 15, 81 e 85 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384, nonché dopo aver esperito le procedure di mobilità per documentate situazioni familiari e personali previste dagli articoli 12 e 13 del medesimo decreto n. 384 del 1990. Le autorizzazioni sono date con priorità al personale addetto al sistema di emergenza sanitaria e alle attività necessarie all’attuazione della legge 5 giugno 1990, n. 135, nonché al personale sanitario e in particolare per i servizi di prevenzione e per i consultori familiari e materno-infantili.
3. Per il comparto della sanità, a decorrere dal 1° gennaio 1994, l’importo dei fondi di incentivazione di cui agli articoli 58 e 124 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384, non può eccedere il 70 per cento degli stanziamenti relativi all’anno 1991. A tal fine, le amministrazioni provvedono alla ridefinizione dei piani di lavoro e alla conseguente rideterminazione dei plus orari da assegnare al personale di cui agli articoli 61 e 127 del citato decreto n. 384 del 1990. In particolare, le unità sanitarie locali e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico provvedono alla ridefinizione dei piani di lavoro con conseguente riduzione del plus orario del personale medico dipendente e del relativo fondo di cui all’articolo 124 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384, utilizzando la maggiore disponibilità di ore lavorative conseguente al passaggio dal rapporto di lavoro a tempo definito a quello a tempo pieno ai sensi dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e dell’articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (1).
4. Gli organi di amministrazione delle unità sanitarie locali e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, il coordinatore amministrativo ed il coordinatore sanitario, i componenti il collegio dei revisori, nonché, ove nominati, il direttore amministrativo e il direttore sanitario di cui all’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono responsabili dell’applicazione delle norme di cui al comma 3 del presente articolo.
5. La corresponsione delle indennità di qualificazione dello studio professionale, di collaborazione informatica e di collaboratore di studio medico, di cui, rispettivamente, alle lettere L), M) ed N) del comma 1 dell’articolo 41 dell’accordo reso esecutivo dal decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 314, e dell’indennità di collaborazione informatica di cui all’articolo 29, comma 1, lettera L), dell’accordo reso esecutivo dal decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 315, è sospesa a far data dal 1° gennaio 1994 fino all’entrata in vigore degli accordi collettivi nazionali stipulati ai sensi dell’articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni.
6. A far data dal 1° gennaio 1995, è soppressa l’indennità mensile lorda prevista dalla legge 28 marzo 1968, n. 416, come modificata dall’articolo 1, commi 2 e 3, della legge 27 ottobre 1988, n. 460. Dalla stessa data l’indennità di rischio da radiazione è ricondotta nell’ambito delle indennità professionali previste in sede di accordo di lavoro e correlate a specifiche funzioni. Dalla stessa data, al personale sottoposto al rischio di radiazioni ionizzanti non spetta il congedo ordinario aggiuntivo di giorni quindici.
7. Restano salve le competenze statutarie della regione Valle d’Aosta in materia di bilinguismo.
8. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità delle disposizioni di cui al presente articolo nel rispetto del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, come modificato e integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1980, n. 197, e dal decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267.
9. A decorrere dal 1° gennaio 1994, è abolito il prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale di cui all’articolo 30 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. A decorrere dalla medesima data, le specialità medicinali ed i prodotti galenici per i quali sia stata rilasciata l’autorizzazione sono erogabili dal Servizio sanitario nazionale.
10. Entro il 31 dicembre 1993, la Commissione unica del farmaco di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, procede alla riclassificazione delle specialità medicinali e dei preparati galenici di cui al comma 9 del presente articolo, collocando i medesimi in una delle seguenti classi:
a) farmaci essenziali e farmaci per malattie croniche; (2) (14)
b) [farmaci, diversi da quelli di cui alla lettera a), di rilevante interesse terapeutico] (2) (3);
c) altri farmaci privi delle caratteristiche indicate alle lettere a) e b) ad eccezione dei farmaci non soggetti a ricetta con accesso alla pubblicità al pubblico (4);
c-bis) farmaci non soggetti a ricetta medica con accesso alla pubblicità al pubblico (OTC) (5) .
11. La riclassificazione di cui al comma 10 è effettuata in modo da garantire che l’onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l’assistenza farmaceutica nell’anno 1994 non superi l’importo di lire 10.000 miliardi sulla base dei consumi del periodo 1° settembre 1992-31 agosto 1993 e tenuto conto di quanto disposto dai commi 14 e 16. A decorrere dal 1° gennaio 1994, la classificazione delle specialità medicinali e dei preparati galenici nelle classi di cui al comma 10 è effettuata all’atto del rilascio dell’autorizzazione.
12. A decorrere dal 1° gennaio 1994, i prezzi delle specialità medicinali, esclusi i medicinali da banco, sono sottoposti a regime di sorveglianza secondo le modalità indicate dal CIPE e non possono superare la media dei prezzi risultanti per prodotti similari e inerenti al medesimo princìpio nell’ambito della Comunità europea; se inferiori, l’adeguamento alla media comunitaria non potrà avvenire in misura superiore al 20 per cento annuo della differenza. Sono abrogate le disposizioni che attribuiscono al CIP competenze in materia di fissazione e revisione del prezzo delle specialità medicinali (6).
13. La Commissione unica del farmaco, ai fini della riclassificazione dei farmaci di cui al comma 10, adotta il criterio delle categorie omogenee. Le relative decisioni della suddetta Commissione sono adottate nel rispetto delle direttive comunitarie e sono immediatamente esecutive. Le aziende produttrici possono proporre osservazioni nel termine inderogabile di trenta giorni. La Commissione decide entro i successivi quindici giorni.
14. I farmaci collocati nella classe di cui al comma 10, lettera a), sono a totale carico del Servizio sanitario nazionale con la corresponsione, da parte dell’assistito, di una quota fissa per ricetta di lire 3.000 per prescrizioni di una confezione e di lire 6.000 per prescrizioni di più confezioni. Per i farmaci collocati nella classe di cui al comma 10, lettera b), è dovuta una partecipazione alla spesa da parte dell’assistito nella misura del 50 per cento del prezzo di vendita al pubblico. I farmaci collocati nella classe di cui al comma 10, lettere c) e c-bis) , sono a totale carico dell’assistito (7) .
15. Tutti i cittadini sono soggetti al pagamento delle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e delle altre prestazioni specialistiche, ivi comprese le prestazioni di fisiokinesiterapia e le cure termali, fino all’importo massimo di lire 70.000 per ricetta, con assunzione a carico del Servizio sanitario nazionale degli importi eccedenti tale limite (8).
16. A decorrere dal 1° gennaio 1995 sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 i cittadini di età inferiore a sei anni e di età superiore a sessantacinque anni, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo riferito all’anno precedente non superiore a lire 70 milioni. A decorrere dal 1° gennaio 1996 sono altresì esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 i portatori di patologie neoplastiche maligne, i pazienti in attesa di trapianti di organi, nonché i titolari di pensioni sociali ed i familiari a carico di questi ultimi. A partire dalla stessa data sono inoltre esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 i disoccupati ed i loro familiari a carico, nonché i titolari di pensioni al minimo di età superiore a sessant’anni ed i loro familiari a carico, purché appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo, riferito all’anno precedente, inferiore a lire 16 milioni, incrementato fino a lire 22 milioni in presenza del coniuge ed in ragione di un ulteriore milione di lire per ogni figlio a carico. Le esenzioni connesse ai livelli di reddito operano su dichiarazione dell’interessato o di un suo familiare da apporre sul retro della ricetta. I soggetti affetti dalle forme morbose e le categorie previste dal decreto del Ministro della sanità 1° febbraio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 7 febbraio 1991, e successive modificazioni ed integrazioni, sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 limitatamente alle prestazioni individuate dallo stesso decreto (9).
16-bis. Sono altresì esenti le prestazioni diagnostiche e terapeutiche, comprese le vaccinazioni di comprovata efficacia, di cui all’ultimo periodo del comma 3 dell’articolo 5 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, come sostituito dal comma 16-quinquies del presente articolo, e all’articolo 5 del citato decreto del Ministro della sanità 1° febbraio 1991 (10).
16-ter. Per l’assistenza farmaceutica l’esenzione opera esclusivamente per i farmaci collocati nella classe di cui al comma 10 lettera b). Per l’assistenza farmaceutica e per le prestazioni di cui al comma 15 i cittadini esenti, con esclusione degli invalidi di guerra titolari di pensione diretta vitalizia, dei grandi invalidi per servizio, degli invalidi civili al 100 per cento e dei grandi invalidi del lavoro, sono tenuti comunque al pagamento di una quota fissa per ricetta di lire 3.000 per prescrizioni di una confezione e di lire 6.000 per prescrizioni di più confezioni nonché per prescrizioni relative alle prestazioni di cui al comma 15 (10).
16-quater. I direttori generali e i commissari straordinari delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere dispongono verifiche sulla regolarità delle prescrizioni, in regime di esenzione, dei medici convenzionati e dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale, inoltre attivano attraverso gli organi preposti controlli sulla veridicità delle dichiarazioni di esenzione apposte sul retro delle ricette previste dal comma 16. In caso di violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo si applicano le sanzioni previste dal codice penale (10).
16-quinquies. (Omissis) (11).
17. È abrogata ogni disposizione precedente relativa al pagamento della quota fissa sulle singole prestazioni farmaceutiche e sulle singole ricette relative alle altre prestazioni sanitarie. Sono altresì abrogati i commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell’articolo 6 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.
18. (Omissis) (12).
19. L’importo previsto dall’articolo 31, comma 14, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni, è elevato a lire 150.000.000 annue. Il contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui ai commi 8, 9 e 11 del medesimo articolo 31 della legge n. 41 del 1986, è determinato nella misura del 5,6 per cento. Le disposizioni di cui al presente comma hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1994.
20. Per l’anno 1994, il versamento in acconto previsto dall’articolo 6, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 11 giugno 1993, n. 217, emanato ai sensi dell’articolo 14 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è effettuato tenendo conto delle modificazioni di cui al comma 19 del presente articolo; con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono individuate le modalità di attuazione (13).
(1) Per un’interpretazione autentica del presente comma, vedi art. 2, comma 10, l. 28 dicembre 1995, n. 549.
(2) A decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata abolita ogni forma di partecipazione degli assistiti al costo delle prestazioni farmaceutiche relative ai medicinali collocati nella classe di cui alla presente lettera, dall’art. 85, l. 23 dicembre 2000, n. 388, con esclusione di quelle previste dal comma 26 del citato art. 85.
(3) Classe soppressa dall’art. 85, comma 1, l. 23 dicembre 2000, n. 388, a decorrere dal 1° luglio 2001. Entro il 31 gennaio 2001 e con effetto dal 1° luglio 2001, la Commissione unica del farmaco provvede ad inserire, per categorie terapeutiche omogenee, nelle classi a) e c), i medicinali attualmente inseriti nella classe di cui alla lett. b), sulla base della valutazione della loro efficacia terapeutica e delle loro caratteristiche prevalenti.
(4) Lettera così modificata dall’articolo 1, comma 166 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. I farmaci collocati nella classe di cui alla presente lettera sono a totale carico dell’assistito (art. 3, comma 2, d.lg. 29 aprile 1998, n. 124).
(5) Lettera aggiunta dall’articolo 1, comma 166 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
(6) Per una deroga alle disposizioni contenute nel presente comma, vedi art. 1, d.l. 18 novembre 1996, n. 583, conv. in l. 17 gennaio 1997, n. 4.
(7) Comma così modificato dall’articolo 1, comma 166 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
(8) Comma così modificato dall’art. 1, l. 23 dicembre 1994, n. 724. A decorrere dal 1° gennaio 2003 l’importo indicato dal presente comma, è ridotto da lire 70.000 a lire 23.000; a decorrere dal 1° gennaio 2004 è abolita ogni forma di partecipazione degli assistiti al costo delle prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale (art. 85, comma 3, l. 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’art. 2, comma 6, d.l. 18 settembre 2001, n. 347, conv., con modificazioni, in l. 16 novembre 2001, n. 405).
(9) Comma prima sostituito dall’art. 1, l. 23 dicembre 1994, n. 724 e poi così modificato dall’art. 2, comma 15, l. 28 dicembre 1995, n. 549.
(10) Comma aggiunto dall’art. 1, l. 23 dicembre 1994, n. 724.
(11) Sostituisce l’ultimo periodo del terzo comma dell’art. 5, l. 29 dicembre 1990, n. 407.
(12) Comma abrogato dall’art. 1, d.l. 17 maggio 1996, n. 280, conv. in l. 18 luglio 1996, n. 382.
(13) Vedi art. 1, commi 31, 39, 40, 41 e 42, l. 23 dicembre 1996, n. 662.
(14) Il prezzo di vendita al pubblico dei medicinali previsti dalla presente lettera è ridotto, fino al 31 dicembre 2002, del cinque per cento al netto dell’IVA (art. 3, comma 1, d.l. 15 aprile 2002, n. 63, conv., con modificazioni, in l. 15 giugno 2002, n. 112.

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