Del.C. 9 dicembre 1996, n. 373

Delibera del Consiglio Regionale

Assistenza specialistica in forma indiretta – L.R. 6 aprile 1993, n. 23, art. 3 commi 13 e 14. Criteri per la fruizione del concorso globale erogabile.

Del.C. 9 dicembre 1996, n. 373

Assistenza specialistica in forma indiretta – L.R. 6 aprile 1993, n. 23, art. 3 commi 13 e 14. Criteri per la fruizione del concorso globale erogabile. (BU n. 8, parte seconda, del26-2-97).

IL CONSIGLIO REGIONALE
Richiamato il Decreto del Ministero della Sanità 3 novembre 1989, concernente i criteri per la fruizione di prestazioni assistenziali in forma indiretta presso Centri di altissima specializzazione all’estero, alla luce delle modifiche apportate dal D.M. 13 maggio 1993, che ha attribuito alle singole Regioni le competenze amministrative, già riservate dall’art. 7 del decreto 3 novembre 1989 alla Commissione centrale di cui all’art. 8 stesso decreto ed al Ministero della Sanità;
Richiamato l’art. 3, comma 13, L.R. 6 aprile 1993, n. 23 che ha recepito l’art. 7, comma 3, del D.M. 3 novembre 1989 e che prevede, oltre al rimborso delle spese di cui all’art. 6 dello stesso decreto, la possibilità di una ulteriore integrazione del concorso delle spese, di natura sanitaria, rimaste a carico dell’interessato, qualora queste siano particolarmente elevate in relazione al reddito complessivo del nucleo familiare;
Richiamato altresì il comma 4 dell’art. 7 dello stesso D.M. che estende la procedura di cui al precedente capoverso alle spese di natura sanitaria rimaste a carico dell’interessato, che ha fruito di prestazioni ai sensi dell’art. 22, paragrafo 1, lett. c) punto i) del regolamento CEE n. 1408/71, e delle analoghe disposizioni contenute nelle vigenti convenzioni internazionali di reciprocità;
Preso atto delle direttive impartite dalla Commissione centrale di cui all’art. 8 del citato D.M. 3 novembre 1989, al fine di una corretta ed omogenea applicazione della normativa di cui trattasi, su tutto il territorio nazionale;
Richiamato l’art. 3 comma 14, della citata L.R. 23/93, come modificato dall’art. 1 della L.R. 79 del 7 novembre 1996 che prevede un concorso aggiuntivo nelle spese sostenute dall’assistito sottoposto a trapianto di cuore, di polmone, di fegato o a trapianto congiunto di rene-pancreas, qualora gli oneri rimasti a carico siano tali da compromettere le condizioni economiche del suo nucleo familiare;
Ritenuto opportuno, al fine di rendere concretamente operante la suddetta disposizione, prevedere, per tali categorie di pazienti, criteri di rimborso differenziati ed a contenuto più ampio rispetto a quello relativo alle altre categorie;
Preso atto che, con la modifica dei commi 13 e 14 dell’art. 3 della citata L.R. 23/93, disposta con l’art. 1 della L.R. 7 novembre 1996, n. 79, la competenza alla determinazione dei rimborsi “de quo” è stata attribuita alle Aziende Unità Sanitarie Locali, le quali vi devono provvedere sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio Regionale;
Ritenuto di approvare gli allegati prospetti A) e B), che formano parte integrante e sostanziale del presente atto e che contengono i criteri e le misure per la determinazione dei rimborsi, rispettivamente l’allegato A) per la generalità dei pazienti autorizzati ad esodi sanitari all’estero, e l’allegato B) limitatamente alla categoria di pazienti contemplata dal comma 14 del citato art. 3 L.R. 23/93;
DELIBERA
1. di approvare i criteri per la fruizione del concorso globale erogabile come contenuti negli allegati A) e B) che formano parte integrante della presente deliberazione;
2. di stabilire che le Aziende Unità Sanitarie Locali devono attenersi ai criteri di cui al punto 1., nella determinazione dei rimborsi di cui ai commi 13 e 14 dell’art. 3 della L.R. n. 23/93 ai criteri indicati al punto precedente.
Allegato A
CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL RIMBORSO DI CUI ALL’ART. 3, COMMA 13, L.R. 6 APRILE 1993, N. 23.
1. Sono soggette al rimborso solo le spese di natura sanitaria, nel rispetto del disposto di cui all’art. 11, L. 104/92 per i portatori di handicap;
2. Il reddito da considerare è il reddito complessivo conseguito dai membri del nucleo familiare, nell’anno precedente a quello della domanda, come risultante dai modelli della dichiarazione dei redditi o dalle certificazioni (di cui ai modelli 101 e 201);
3. Le spese unitariamente considerate sono quelle afferenti un unico anno solare; sono rimborsabili solo e nella misura in cui in detto periodo superino il 10% del reddito, come sopra determinato;
4. Nel caso in cui tale documentazione non fosse ancora disponibile si farà riferimento al reddito conseguito nell’anno anteriore a quello di cui al precedente punto 2;
5. Il reddito preso a base per il calcolo della percentuale di rimborso è quello risultante dopo la detrazione applicata nella misura di 2 milioni per ogni componente il nucleo familiare.
A) Redditi fino a 30 milioni compresi
Per spese incidenti sul reddito familiare nella percentuale compresa fra l’11% ed il 40% e superiori, il rimborso dell’onere residuale al netto della quota a carico dell’interessato (10% del reddito) è disposto in misura proporzionale dal 76% al 90%.
B) Redditi oltre 30 milioni fino a 60 milioni compresi
Per spese incidenti sul reddito familiare nella percentuale compresa fra l’11% ed il 40% e superiori, il rimborso della spesa residuale al netto della quota a carico dell’interessato (10% del reddito) è disposto in misura proporzionale dal 66% all’80%.
C) Redditi oltre 60 milioni fino a 90 milioni compresi
Per spese incidenti sul reddito familiare nella percentuale compresa fra l’11% ed il 40% e superiori, il rimborso della spesa residuale al netto della quota a carico dell’interessato (10% del reddito) è disposto in misura proporzionale dal 51% al 65%.
D) Redditi oltre 90 milioni fino a 120 milioni compresi
Per spese incidenti sul reddito familiare la percentuale superiore all’11%, il rimborso della spesa residuale al netto della quota a carico dell’interessato (10% del reddito) è disposto in misura del 50%.
E) Redditi oltre 120 milioni
Non spetta alcun rimborso.
Allegato B
CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL RIMBORSO DI CUI ALL’ART. 3, COMMA 14, L.R. 6 APRILE 1993, N. 23.
1. Sono soggetti al rimborso solo le spese di natura sanitaria, nel rispetto del disposto di cui all’art. 11, L. 104/92 per i portatori di handicap;
2. Il reddito da considerare è quello conseguito nell’anno precedente a quello della domanda da tutti i membri del nucleo familiare, opportunamente documentato; nel caso in cui tale documentazione non sia ancora disponibile si farà riferimento a quello dei due anni precedenti la richiesta;
3. Il reddito preso a base per il calcolo della percentuale di rimborso è quello risultante dopo la detrazione applicata nella misura di 2 milioni per ogni componente il nucleo familiare.
A) Redditi fino a 60 milioni annui compresi
Il rimborso degli oneri di carattere sanitario rimasti a carico del paziente è disposto nella misura del 100%.
B) Redditi oltre 60 milioni fino a 80 milioni compresi
Il rimborso degli oneri di carattere sanitario rimasti a carico del paziente è disposto nella misura del 90%.
C) Redditi oltre 80 milioni fino a 100 milioni compresi
Il rimborso degli oneri di carattere sanitario rimasti a carico del paziente è disposto nella misura del 75%.
D) Redditi oltre 100 milioni fino a 120 milioni
Il rimborso degli oneri di carattere sanitario rimasti a carico del paziente è disposto nella misura del 50%.
E) Redditi oltre i 120 milioni
Non spetta alcun rimborso.

(Testo tratto dalla raccolta normativa della Regione Toscana, sito internet www.consiglio.regione.toscana.it )

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