Nuova Sentenza della Corte Costituzionale.
Per l’ennesima volta la Corte Costituzionale è tornata sulla annosa questione delle provvidenze assistenziali, correlate alla disabilità, da corrispondere ai cittadini extracomunitari. Lo ha fatto con la Sentenza n. 22 del 27 gennaio 2015, n. 22 (depositata il 27 febbraio) confermando, ancora una volta, i precedenti pronunciamenti sulla materia: sono illegittime le disposizioni che condizionano la concessione di quelle provvidenze alla titolarità del permesso di soggiorno di lunga durata.
Già la Corte si era pronunciata sull’indennità di frequenza, indennità di accompagnamento, pensione agli invalidi civili totali e all’assegno mensile agli invalidi parziali. Ora, in modo sovrapponibile, si pronuncia anche sulla pensione e sull’indennità speciale riconosciute ai ciechi parziali.
Merita di essere ricostruita l’intera vicenda per meglio comprenderne i risvolti.
I precedenti normativi
La Legge 6 marzo 1998, n. 40 (Disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) all’articolo 39 prevedeva una sostanziale equiparazione degli stranieri con permesso di soggiorno superiore ad un anno (e dei minori iscritti nella loro carta di soggiorno) con i cittadini italiani per quanto riguarda la fruizione delle prestazioni anche economiche. Questo significava, ad esempio, che per l’accesso alle provvidenze economiche concesse agli invalidi civili, ai sordomuti, ai ciechi civili e agli indigenti non era più un requisito essenziale la cittadinanza italiana o di un Paese della Unione Europea (in questo caso è necessaria la residenza in Italia).
La Legge 40/1998 fu successivamente regolamentata dal Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (ampiamente modificato dalla successiva Legge 189/2002).
Nel frattempo, però, la Legge 388 del 23 dicembre 2000 (articolo 80, comma 19), ha introdotto una notevole restrizione alla concessione delle provvidenze economiche agli invalidi civili extracomunitari (cioè stranieri extra UE): dopo l’entrata in vigore di quella disposizione i cittadini stranieri, pur mantenendo il diritto all’accertamento delle minorazioni civili, non possono godere delle relative prestazioni economiche se non sono il possesso della carta di soggiorno che viene rilasciata allo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno per un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi, il quale dimostri di avere un reddito sufficiente per il sostentamento proprio e dei familiari.
Nel 2007, i Decreti legislativi 8 gennaio 2007, n. 3 e 6 febbraio 2007, n. 30, anche in forza di specifiche direttive dell’Unione, hanno ridefinito i criteri e le modalità di rilascio del permesso di soggiorno e del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. Quest’ultimo documento sostituisce la precedente “carta di soggiorno”.
Dopo l’entrata in vigore di quel decreto, quindi, per la concessione delle provvidenze economiche agli invalidi civili extracomunitari viene richiesta la titolarità del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo che prevede il possesso di alcuni specifici requisiti:
1) essere in possesso di un permesso di soggiorno (non per lungo periodo) da almeno 5 anni.
2) dimostrare di avere un reddito annuale pari almeno all’importo dell’assegno sociale; se si chiede un permesso per un nucleo o si chiede una ricongiunzione, l’importo minimo viene raddoppiato (3-4 componenti, incluso il richiedente) o triplicato (5 più componenti, incluso il richiedente).
Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, può quindi essere negato, anche se si è residenti in Italia, con regolari permessi, da più di cinque anni, nel caso non raggiungano determinati limiti reddituali. Ed è su tale aspetto che, ripetutamente, la Corte Costituzionale ha riconosciuto l’illegittimità costituzionale delle norme (e cioè del già citato articolo 80, comma 19 della Legge 388 del 23 dicembre 2000 e di tutte le normative che ne discendono),
Ed oltre alla violazione dei principi costituzionali la Corte ha anche rilevato la violazione all’art. 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) che vieta qualsiasi discrimine fra cittadini e stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato.
Anche nella più recente Sentenza n. 22/2015 la Corte ribadisce che “Questi princìpi dovevano trovare applicazione […] anche in riferimento alle misure assistenziali prese in considerazione nel frangente, in riferimento a benefìci rivolti a soggetti in gravi condizioni di salute, portatori di impedimenti fortemente invalidanti, la cui tutela implicava il coinvolgimento di una serie di valori di essenziale risalto e tutti di rilievo costituzionale, a cominciare da quello della solidarietà, enunciato all’art. 2 Cost. Del resto – si disse – anche le diverse convenzioni internazionali, che parimenti presidiano i corrispondenti valori, rendevano «priva di giustificazione la previsione di un regime restrittivo (ratione temporis, così come ratione census) nei confronti di cittadini extracomunitari, legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato da tempo apprezzabile ed in modo non episodico».
Le sentenze
Ricordiamo, a questo punto, le Sentenze che finora hanno ribadito che le prestazioni assistenziali per minorazioni civili spettano anche i cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia, ma privi del permesso di soggiorno di lunga durata.
Sentenze n. 306/2008 e n. 40/2013: indennità di accompagnamento agli invalidi civili totali.
Sentenze n. 11/2009 e n. 40/2013: pensione di invalidità agli invalidi civili totali.
Sentenza n. 187/2010: assegno mensile agli invalidi civili parziali.
Sentenza n. 329/2011: indennità di frequenza ai minori invalidi civili.
Sentenza n. 22/2015: pensione e indennità speciale ai ciechi parziali.
L’INPS
L’INPS, a cui spetta il compito di erogare le provvidenze economiche, ha recepito con forte ritardo le Sentenze della Corte Costituzionale solo il 4 settembre 2013 (Messaggio INPS 13983) fornendo finalmente indicazioni operative agli uffici periferici preposti all’erogazione.
Tuttavia queste indicazioni sono limitate alle sole provvidenze oggetto delle Sentenze emanate fino a quel momento e cioè: pensione agli invalidi civili, assegno mensile agli invalidi parziali, indennità di frequenza, indennità di accompagnamento agli invalidi civili parziali.
Restano esclusi dalle disposizioni operative la pensione e l’indennità di accompagnamento per i ciechi assoluti, pensione e indennità speciale per i ciechi parziali (oggetto della più recente Sentenza) nonché pensione e indennità di comunicazione per i sordi.
Ed è stata proprio questa applicazione restrittiva ad aver attivato il contenzioso relativo alla mancata erogazione delle provvidenze ai ciechi parziali. È da prevedere che ve ne siano altre, salvo opportuno intervento normativo, anche sulle medesime erogazioni riservate ai ciechi assoluti e ai sordi.
Affermazioni infondate
Purtroppo questa ultima Sentenza, segno di civiltà e doveroso rispetto dei principi costituzionali e degli atti fondativi UE, ha innescato infondate polemiche basate per lo più su una strumentale disinformazione. Secondo tali prese di posizione, che ignorano volutamente i precedenti, le provvidenze verrebbero erogate ai “clandestini”, il che non corrisponde al vero poiché permane comunque l’obbligo di titolarità di permesso di soggiorno (pur di non lunga durata).
La seconda è che gli extracomunitari (rammentiamo che per gli stranieri appartenenti alla UE vige un’altra disciplina) una volta ottenute le provvidenze assistenziali tornerebbero nel Paese di origine, continuando a fruirne. Anche questo non corrisponde a verità, sussistendo l’obbligo di residenza nel territorio nazionale anche per gli italiani e che tale elemento è oggetto di controlli incrociati costanti.
Carlo Giacobini
Direttore responsabile di Handylex.org
Link: http://www.handylex.org/gun/sentenza_costituzionale_extracomunitari_cecita_provvidenze.shtml