L.R. 12 marzo 1977, n. 18

Legge Regionale

Istituzione del servizio di assistenza alla famiglia, alla maternità, all’infanzia e ai giovani in età evolutiva. (1)

Legge regionale 12 marzo 1977, n. 18
Istituzione del servizio di assistenza alla famiglia, alla maternità, all’infanzia e ai giovani in età evolutiva. (1)
(Ultime modifiche con L.R. n. 20/2000)

Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima del 18 marzo 1977
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Art. 01
– Istituzione del servizio
In ciascuna delle zone socio-sanitarie di cui alla L.R. 16 giugno 1976, n. 28 , è istituito il servizio di assistenza alla famiglia, alla maternità, all’infanzia e ai giovani in età evolutiva.
Nell’ambito delle finalità previste dall’ art. 4 dello Statuto, il servizio provvede a realizzare, fra l’altro, gli scopi stabiliti dalla Sito esternolegge 29 luglio 1975, n. 405 , dal Sito esternoD.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264 e quelli già previsti dalla L.R. 3 agosto 1973, n. 46 .
Art. 02
– Gestione del servizio
Fino alla istituzione delle unità sanitarie locali, il servizio è gestito dai comuni o dai consorzi costituiti ai sensi della L.R. 20 agosto 1974, n. 50 , nell’ambito della organizzazione e gestione unitaria e globale di tutti i servizi sanitari e sociali, e nel quadro degli interventi previsti dalla L.R. 7 aprile 1976, n. 15 .
Quando non sia costituito il consorzio, i comuni assicurano d’intesa la gestione del servizio per ciascuna zona socio-sanitaria.
Per l’attuazione del servizio, la Giunta regionale, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio regionale in sede di adozione del programma di cui al successivo art. 16, promuove la gestione coordinata di tutti i servizi sanitari e sociali degli enti pubblici operanti nel territorio nonché il coordinamento e l’utilizzazione da parte dei consorzi delle strutture e del personale degli enti ospedalieri e degli enti mutualistici.
Art. 03
– Tipologia degli interventi
Il servizio gestito dal consorzio o dai comuni ai sensi del precedente articolo assicura i seguenti interventi:
1) assistenza psicologica e sociale rivolta ai singoli, alla coppia e alla famiglia, anche in ordine alla problematica minorile, e per la preparazione alla maternità e alla paternità responsabile;
2) somministrazione dei mezzi necessari per conseguire le finalità liberamente scelte dalla coppia e dal singolo in ordine alla procreazione responsabile;
3) divulgazione delle informazioni idonee a promuovere ovvero a prevenire ovvero a prevenire la gravidanza consigliando i metodi e i farmaci adatti a ciascun caso;
4) educazione sessuale del singolo, della coppia e della comunità, anche in collaborazione con le strutture scolastiche; iniziative di educazione sociale e sanitaria tendenti, in particolare, alla divulgazione delle informazioni necessarie alla conoscenza dei problemi connessi alla procreazione responsabile, all’individuazione di eventuali problemi di natura genetica, all’igiene della gravidanza e alla protezione dell’infanzia;
5) tutela della salute della donna e del prodotto del concepimento con riguardo alla prevenzione prenatale, alla gravidanza e alla maternità, nonché assistenza e tutela della prima infanzia, potenziando le apposite strutture esistenti o promuovendone, ove necessario, la formazione;
6) informazione sui casi in cui l’interruzione della gravidanza è consentita dalla legge e sui servizi legalmente consentiti ed idonei ad intervenire; assistenza medica, psicologica e sociale nei casi predetti.
Il servizio assicura inoltre interventi di natura preventiva e di assistenza sociale e sanitaria in favore dei minori, con particolare riferimento all’assistenza, consulenza e collaborazione per l’adozione e l’affidamento, nel quadro degli interventi disposti dalla L.R. 7 aprile 1976, n. 15 ; alla medicina preventiva dell’età scolare; alla riabilitazione e inserimento sociale dei soggetti in età evolutiva con minorazioni di carattere fisico, psichico e sensoriale.
Per l’attuazione degli interventi previsti dal presente articolo, il consorzio o i comuni predispongono un apposito piano annuale elaborato secondo gli obiettivi e gli indirizzi stabiliti dall’articolo 16.
Art. 04
– Modalità degli interventi
Il consorzio o i comuni assicurano l’erogazione delle prestazioni di cui al precedente articolo secondo le seguenti modalità:
a) le indicazioni e le informazioni sui mezzi atti a prevenire ovvero a promuovere la gravidanza, nonché la somministrazione degli stessi, sono effettuate, nel rispetto delle convenzioni etiche e dell’integrità fisica della persona, ai fini della preparazione alla maternità e alla paternità responsabile e della soluzione dei problemi relativi alla sfera sessuale dell’individuo e della coppia;
b) gli interventi tendono a fornire al singolo, alla coppia e alla famiglia un insieme di prestazioni che, nel rispetto dei diritti e della libertà della persona, ne facilitino la partecipazione alla vita sociale;
c) gli interventi si propongono di assicurare il diritto del minore a crescere in idoneo nucleo familiare, evitandone l’istituzionalizzazione, con la formazione di servizi integrativi e sostitutivi della famiglia quando la stessa risulti gravemente carente o non esista, anche con riguardo alla attuazione di provvedimenti in materia di adozione e affidamento;
d) gli interventi relativi al periodo preconcezionale, al periodo della gravidanza, al parto e alla fase neonatale sono particolarmente rivolti a prevenire le cause della mortalità infantile e le minorazioni di carattere psico-fisico;
e) gli interventi di riabilitazione e di inserimento sociale dei soggetti in età evolutiva con minorazioni psichiche, fisiche o sensoriali sono assicurati con l’utilizzazione di servizi aperti di tipo ambulatoriale o ad esternato, o di servizi di assistenza domiciliare, coordinati con gli altri servizi presenti nella zona;
f) l’attività di medicina preventiva per l’età scolare, prevista dal Sito esternoD.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264 , è svolta in modo da assicurare la protezione e il controllo dello stato di salute fisica e psichica dei soggetti interessati, realizzando la necessaria continuità fra interventi preventivi, curativi e riabilitativi. L’attività è in particolare finalizzata alla individuazione dei rischi presenti nell’ambiente di vita e scolastico;
g) le iniziative di cui al punto 4 del precedente articolo sono attuate promuovendo la collaborazione degli operatori sanitari e sociali della zona;
h) tutti gli interventi di cui alla presente legge sono svolti dagli operatori sanitari e sociali del servizio anche in collaborazione con il medico curante dell’utente.
Per l’acquisizione delle informazioni sanitarie e sociali necessarie per l’organizzazione e l’articolazione degli interventi, la Giunta regionale individua opportuni collegamenti con le iniziative previste dalla R. 28 maggio 1975, n. 60
Art. 05
– Partecipazione
Il consorzio o i comuni, nel quadro delle attività degli organismi di partecipazione popolare previsti dall’ art. 2 lettera c), della L.R. 20 agosto 1974, n. 50 , promuovono forme specifiche di partecipazione dei movimenti e delle associazioni femminili, delle organizzazioni sociali, degli organi collegiali di governo della scuola, dell’insieme dei cittadini presenti nei comuni facenti parte del consorzio, alla elaborazione e alla attuazione del piano di cui all’articolo 3, nonché alla gestione sociale del servizio previsto dalla presente legge.
Art. 06
– Associazione del volontariato
Il consorzio o i comuni possono utilizzare, nell’ambito del servizio previsto dalla presente legge, l’attività delle associazioni del volontariato, sulla base di specifiche convenzioni.
Art. 07
– Organizzazione del servizio
Le prestazioni di cui all’articolo 3 sono erogate dal consorzio o dai comuni garantendo, in particolare, la presenza in ciascuna zona socio-sanitaria degli operatori necessari per lo svolgimento delle seguenti attività:
a) assistenza sociale;
b) assistenza psicologica;
c) medicina generica, compresa la pediatria;
d) medicina specialistica, con particolare riferimento all’ostetricia e ginecologia.
Allo scopo di assicurare alla popolazione una assistenza continua e facilmente accessibile, il piano di intervento di cui all’ultimo comma dell’articolo 3 può prevedere un’articolazione del servizio in ciascuno degli ambiti territoriali individuati ai sensi dell’ articolo 3 della L.R. 7 dicembre 1973, n. 64 .
L’articolazione del servizio, prevista ai sensi del precedente comma, dovrà garantire la presenza di una struttura di base che sia in grado di fornire prestazioni di carattere generale, nonché di tipo ostetrico e ginecologico.
Le attività di cui ai precedenti commi sono esercitate dagli operatori del servizio secondo il metodo del lavoro di gruppo per realizzare una piena interdisciplinarietà degli interventi, anche ai fini della consulenza familiare.
Le prestazioni specialistiche che non possono essere assicurate dagli operatori del servizio, sono garantite utilizzando strutture ospedaliere ed extraospedaliere esistenti nella zona socio-sanitaria o, in mancanza, nelle zone limitrofe.
Al fine di assicurare al servizio ulteriori prestazioni specialistiche, con particolare riferimento a quelle relative alla genetica medica, il programma di cui all’articolo 16 indica tali prestazioni e le strutture ospedaliere ed extraospedaliere alle quali possono essere richieste.
Art. 08
– Integrazione ed utilizzazione di altre strutture e servizi
Il personale e le strutture dei consultori e dei servizi assistenziali dell’O.N.M.I. trasferiti agli enti locali con la Sito esternolegge 23 dicembre 1975, n. 698 , sono integrati nel servizio disciplinato dalla presente legge.
Il medico e l’ostetrica condotti operano, nelle strutture di base di cui al precedente articolo, secondo le modalità stabilite dal consorzio o dai comuni e in conformità agli indirizzi fissati dalla Regione.
Qualora sia ritenuto opportuno, possono essere utilizzati, a mezzo di apposita convenzione, sanitari e altri liberi professionisti, purché ciò sia compatibile con l’obiettivo della piena utilizzazione del personale delle strutture pubbliche.
Art. 09
– Collaborazione con i centri di ricerca e gli istituti scientifici
Per lo sviluppo dei livelli di conoscenza scientifica nelle discipline attinenti la materia regolata dalla presente legge, la Giunta regionale promuove opportune iniziative per la collaborazione con le università degli studi della Toscana, gli istituti scientifici e i centri di ricerca.
Art. 10
– Rapporti con le strutture giudiziarie
Nell’ambito del servizio previsto dalla presente legge, devono essere promossi opportuni rapporti con l’ufficio del Giudice tutelare, con il Tribunale per i minorenni e con le strutture giudiziarie operanti nel settore del diritto di famiglia.
Art. 11
– Erogazione delle prestazioni
Le prestazioni erogate nell’ambito del servizio gestito dal consorzio o dai comuni sono gratuite per i cittadini italiani e per gli stranieri residenti, dimoranti o comunque soggiornanti anche temporaneamente in un comune della regione toscana.
Non può essere posto alcun onere a carico del consorzio o dei comuni per le prestazioni indicate nel programma di cui all’articolo 16 ed erogate, su richiesta degli operatori del servizio, da parte di enti ospedalieri, laboratori di analisi, centri di ricerca e di ogni altra struttura pubblica.
L’onere delle prestazioni previste dal precedente comma è a carico, per quanto di competenza, dell’ente al quale spetta assicurare l’assistenza sanitaria.
Per le persone in stato di bisogno indicate all’ articolo 3 , lettera c), della L.R. 7 aprile 1976, n. 15 , che non fruiscono di assistenza sanitaria a carico di enti pubblici, l’onere delle prestazioni di cui al secondo comma è a carico della Regione che le eroga tramite gli enti ospedalieri e gli altri presidi convenzionati.
La Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, stabilisce le modalità per il rilascio da parte degli operatori del servizio delle impegnative per le prestazioni di cui al secondo comma del presente articolo, nonché per la regolamentazione dei rapporti finanziari tra la Regione e gli enti di assistenza sanitaria stipulando, ove occorra, le opportune convenzioni.
L’onere della prescrizione dei prodotti farmaceutici, compresi gli anticoncezionali e i farmaci per il trattamento delle forme di sterilità, nonché dei presidi, è a carico dell’Ente o del servizio cui compete l’assistenza sanitaria, anche se i prodotti prescritti non sono compresi nel vigente prontuario terapeutico, ma siano necessari per lo svolgimento delle attività di cui all’ art. 3.
Per le persone in stato di bisogno indicate all’ art. 3, lett. c), della L.R. 7 aprile 1976, n. 15 , che non fruiscono di assistenza sanitaria da parte di Enti pubblici, l’onere dei prodotti di cui al precedente comma prescritti dagli addetti al servizio, è a carico della Regione, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.
La prescrizione dei presidi e dei prodotti farmaceutici, nonché la richiesta di visite specialistiche, di esami di laboratorio e radiologici e di ogni altra ricerca strumentale può essere effettuata direttamente dai medici operanti nel servizio.
Art. 12
– Requisiti, modalità di funzionamento e finanziamento dei servizi consultoriali non gestiti da Comuni o loro consorzi
Istituzioni o Enti pubblici e privati che abbiano finalità sociale, sanitarie e assistenziali senza fini di lucro, possono istituire consultori familiari per le attività di cui alla Sito esternolegge 29 luglio 1975, n. 405 . (8)
Abrogato (9)
Abrogato (2)
Abrogato (2)
I consultori familiari istituiti ai sensi del primo comma del presente articolo sono sottoposti alla vigilanza del consorzio o del Comune competente, anche in relazione alla utilizzazione del contributo regionale.
La Giunta regionale, sulla base delle indicazioni del consorzio o del Comune competente, delibera la revoca dell’autorizzazione in caso di gravi insufficienze di funzionamento.
Le prestazioni erogate dai consultori familiari che ricevono il contributo dalla Regione sono gratuite.
Le istituzioni e gli Enti autorizzati ai sensi del primo comma del presente articolo, possono avvalersi, mediante convenzione, degli ospedali e dei presidi specialistici degli Enti mutualistici di assistenza sanitaria esistenti nella Regione, per gli esami di laboratorio e radiologici e per ogni altra ricerca strumentale, sulla base di una convenzione tipo approvata con deliberazione dalla Giunta regionale.
La prescrizione dei presidi e dei prodotti farmaceutici, indicati in apposito elenco approvato dalla Giunta regionale, può essere effettuata dai medici addetti e operanti nei consultori di cui al primo comma del presente articolo, con onere a carico dell’Ente cui compete l’assistenza sanitaria.
Per le persone in stato di bisogno indicate all’ art. 3, lett. c), della L.R. 7 aprile 1976, n. 15 , che non fruiscono di assistenza sanitaria a carico di Enti pubblici, l’onere delle prescrizioni di cui al comma precedente, è a carico della Regione che le eroga attraverso farmacie allo scopo convenzionate.
La competente Commissione consiliare è informata dalla Giunta regionale dei provvedimenti di cui al primo, sesto, ottavo e nono comma del presente articolo.
Art. 13
– Titoli richiesti per gli operatori del servizio
Il personale di assistenza medica e psicologica addetto al servizio previsto dalla presente legge, deve essere in possesso degli specifici titoli di studio di cui all’ Sito esternoart. 3 della legge 29 luglio 1975, n. 405 , nonché dell’abilitazione, ove prescritta, all’esercizio professionale.
Gli altri operatori sociali debbono essere in possesso dei titoli di studio in pedagogia o assistenza sociale, come previsto dall’ Sito esternoart. 3 della legge 29 luglio 1975, n. 405 .
Possono far parte del servizio di cui alla presente legge altri operatori esperti in discipline ritenute utili per l’attuazione del servizio configurato dal precedente art. 7.
Art. 14
– Segreto professionale
Tutti coloro che operano a qualsiasi titolo nei servizi pubblici e privati previsti dalla presente legge, sono tenuti al rispetto del segreto professionale.
Art. 15
– Formazione ed aggiornamento del personale
La regione istituisce corsi per l’aggiornamento e la riqualificazione del personale operante nel servizio istituito con la presente legge, per le attività di cui alle lettere a), b), c), d), dell’ art. 7.
I corsi devono assicurare, in particolare, l’acquisizione delle necessarie conoscenze interdisciplinari e delle metodologie proprie del lavoro di gruppo. La frequenza ai corsi di aggiornamento è obbligatoria per il personale operante nel servizio.
La regione potrà inoltre istituire corsi di perfezionamento in relazione a future esigenze del servizio.
Abrogato (3)
Abrogato (3)
Nel programma annuale previsto dall’ art. 16 sono stabiliti il numero dei corsi, la dislocazione, il finanziamento, le modalità di partecipazione del personale interessato, la durata, i programmi, gli Enti locali di cui la Regione può avvalersi ed ogni altro elemento utile per l’organizzazione dei corsi.
In relazione alle esigenze del servizio sono programmate iniziative di aggiornamento per attività di tipo specialistico che possono essere destinate a tutti gli operatori sanitari e sociali che comunque operano in diretto rapporto con le strutture previste dalla presente legge.
A coloro che frequentano i corsi di perfezionamento di cui al presente articolo sono corrisposte le provvidenze per il diritto allo studio, secondo la normativa regionale vigente per le scuole di formazione professionale.
Le ore di frequenza dei corsi di aggiornamento e di riqualificazione di cui al presente articolo sono riconosciute come normale orario di lavoro. (4)
La Regione, per l’attuazione di quanto previsto nel presente articolo, promuove la collaborazione con le Università e con gli altri Enti di formazione e qualificazione del personale.
Art. 16
– Programma annuale di intervento
Abrogato (4/a)
Art. 17
– Finanziamenti ripartiti secondo criteri oggettivi. Finanziamento dei corsi di formazione ed aggiornamento
Abrogato (4/a)
Art. 18
– Finanziamento delle attività di medicina preventiva dell’età scolare e delle attività relative ai soggetti in età evolutiva affetti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali
Abrogato (4/a)
Art. 19
– Relazione annuale del consorzio o dei comuni sullo stato di attuazione del servizio
Abrogato (4/a)
Art. 20
– Delega di funzioni regionali
Abrogato(4/b)
Art. 21
– Finanziamento degli asili già gestiti dall’O.N.M.I. e delle funzioni attribuite alle province
Abrogato (7)
Art. 22
– Norma transitoria
Relativamente all’esercizio finanziario 1976 il programma di intervento di cui all’ art. 16, è approvato dal Consiglio regionale entro due mesi dall’entrata in vigore della presente legge.
I termini per la presentazione delle domande di finanziamento delle attività di cui all’ art. 18, nonché dei servizi consultoriali di cui all’ art. 12, sono stabiliti, relativamente all’anno 1976, nel trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della presente legge.
Art. 23
– Abrogazione di norme precedenti
È abrogata la l.r. 3 agosto 1973, n. 46
È abrogata la l.r. 7 aprile 1975, n. 24 (5)
Art. 24
– Finanziamento della spese (6)
Gli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge sono determinati annualmente con legge di bilancio.
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Note del Redattore:

[1] Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

BU 18 marzo 1977, n. 14, parte prima.
[2] Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con L.R. 21 giugno 1982, n. 50 , art. 5 (riportato alla voce “Assistenza, beneficenza pubblica e sicurezza sociale”).
[3] Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma, già aggiunto con L.R. 8 giugno 1978, n. 37 , art. 1 (BU 16 giugno 1978, n. 29, parte prima), abrogato con L.R. 15 novembre 1980, n. 86 , art. 35 (pubblicata nel BU 21 novembre 1980, n. 63, parte prima e riportata alla voce: “Istruzione pubblica, formazione professionale e ricerca scientifica).
[4] Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Commi aggiunti con L.R. 8 giugno 1978, n. 37 , art. 2.
[4/a] Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con L.R. 21 giugno 1982, n. 50 .
[4/b] Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con L.R. 30 maggio 1978, n. 35 , “Integrazioni e modifiche della L.R. 7 aprile 1976, n. 15 , in attuazione delle norme Sito esternodel D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 “, art. 24.
[5] Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con L.R. 8 giugno 1978, n. 37 , art. 3.
[6] Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con L.R. 8 giugno 1978, n. 37 , art. 4.
[7] Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con L.R. 2 settembre 1986, n. 47 , art. 19.
[8] Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Periodo abrogato con L.R. 8 marzo 2000, n. 20 , art. 5.
[9] Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con L.R. 8 marzo 2000, n. 20 , art 5.

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