Legge Regionale
Norme per l’erogazione delle protesi dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche, sensoriali, dipendenti da qualunque causa.
L.R. 2 maggio 1985, n. 46
Norme per l’erogazione delle protesi dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche, sensoriali, dipendenti da qualunque causa. (BU 10 maggio 1985, n. 22, parte unica – GU n. 232 del 2-10-1985)
Art. 01
Ai sensi dell’art. 26 2° comma L. 23-12-1978 n. 833 le prestazioni dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, dipendenti da qualunque causa, sono erogate dalle unità sanitarie locali sia direttamente, sia mediante le aziende fornitrici iscritte nell’elenco regionale di cui alla presente legge.
Art. 02
1. È istituito l’elenco regionale delle aziende produttrici e fornitrici di protesi dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti e da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, dipendenti da qualunque causa.
2. L’iscrizione all’elenco è obbligatoria per le aziende che intendono fornire le protesi di cui al comma 1 al servizio sanitario nazionale.
3. Ai fini della presente legge si intendono per aziende produttrici anche quelle che eseguono semplici personalizzazioni delle protesi al momento della fornitura.
Art. 03
1. Dietro domanda del titolare dell’azienda, l’iscrizione all’elenco regionale è disposta dalla Giunta regionale, previo accertamento dell’idoneità a fornire quanto dichiarato nella domanda medesima.
2. La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:
A) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Agricoltura, di data non anteriore a 3 mesi dalla presentazione della domanda;
B) elenco dei presidi prodotti direttamente nonché dei macchinari e delle attrezzature in dotazione;
C) elenco dei presidi trattati non compresi nel precedente punto B;
D) elenco dei dipendenti addetti alla produzione alla data di presentazione della domanda;
E) elenco dei tecnici abilitati per le rispettive arti o attività, con riferimento ai presidi trattati o prodotti;
F) elenco delle eventuali sedi succursali dell’azienda, con l’indicazione per ciascuna di esse delle notizie di cui alle precedenti lettere A), B), C), D), E);
G) certificato di residenza e stato di famiglia, in competente carta da bollo, di data non anteriore a tre mesi, dei legali rappresentanti dell’azienda ai fini dell’applicazione della legge 13-9-1982 n. 646 e successive modifiche;
H) certificato della Cancelleria del Tribunale competente dal quale non risulti la pendenza di procedimenti fallimentari o di messa in liquidazione od altro qualsiasi impedimento giudiziario alla gestione dell’azienda.
3. Le fondazioni che nell’espletamento delle attività statutariamente perseguite, producono le protesi, per i soggetti direttamente da loro assistiti, in luogo della presentazione della documentazione prevista dalle lett. A), G), H) del precedente comma 2, sono tenute a presentare copia autentica delle tavole di fondazione.
4. L’elenco regionale è pubblicato all’inizio di ogni anno sul Bollettino Ufficiale della Regione qualora nell’anno precedente siano intervenute variazioni.
5. La Giunta regionale dispone l’integrazione della documentazione di cui al 2° comma del presente articolo a seguito dell’emanazione di ulteriore normativa regionale o statale.
Art. 04
1. La domanda di iscrizione deve essere presentata entro il 31 ottobre di ogni anno dalle aziende pubbliche e private che richiedono l’inserimento nell’elenco.
2. Per gli accertamenti di cui al comma 1. del precedente art. 3 la Regione può avvalersi degli uffici degli enti locali, ivi comprese le unità sanitarie locali.
3. La Giunta Regionale ha facoltà di procedere, previo accertamento a norma del comma 1 del precedente art. 3 all’iscrizione nell’albo di nuove ditte produttrici di protesi o presidi non altrimenti fornibili dalle ditte già iscritte, in deroga al termine di cui al precedente comma 1.
4. Le deliberazioni di iscrizione di cui al precedente comma 3, sono pubblicate per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 05
1. Ogni variazione degli elementi risultanti dalla documentazione di cui al comma 2 del precedente art. 3, deve essere comunicata alla unità sanitaria locale competente per territorio entro il 30° giorno successivo a quello in cui si è verificata.
2. L’unità sanitaria locale, svolti gli accertamenti del caso, dà comunicazione alla Regione delle variazioni intervenute, esprimendo parere circa l’incidenza di esse sull’idoneità dell’azienda a mantenere l’iscrizione all’albo.
3. I soggetti di cui al n. 3 del precedente art. 3 sono tenuti ad inviare alla Regione copia del bilancio di previsione e del conto consuntivo nei 30 giorni successivi al termine previsto dal rispettivo statuto per l’approvazione.
Art. 06
1. La Giunta Regionale può in ogni tempo disporre la cancellazione dall’albo delle aziende che non rispettino:
a) le norme e le condizioni previste dal decreto ministeriale di cui al 3° comma dell’art. 26, L. 23.12.1978, n. 833;
b) i termini di comunicazione dei preventivi e di fornitura;
c) il termine di cui al precedente art. 5.
2. Le unità sanitarie locali sono tenute a comunicare alle Regioni ogni violazione a quanto disposto dal precedente comma 1.
3. Le deliberazioni di cancellazione di cui al precedente comma 1 sono pubblicate per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 07
In sede di prima formazione dell’elenco le domande di iscrizione all’albo regionale devono essere presentate entro 180 gg. dall’entrata in vigore della presente legge.
(Testo tratto dalla raccolta normativa della Regione Toscana, sito internet www.consiglio.regione.toscana.it )