L.R. 6 giugno 1988, n. 45 -ABROGATA-

Legge Regionale

Istituzione dell’Unità spinale.

L.R. 6 giugno 1988, n. 45

Istituzione dell’Unità spinale. (BU 16 giugno 1988, n. 36 – GU n. 51 del 17-12-1988)

Art. 01 – Unità spinale (Integrazione degli allegati n. 4 e n. 7 L.R. 16 dicembre 1984, n. 70)
È istituita presso la Unità sanitaria locale “Area Fiorentina 10/D” la Unità spinale.
L’Unità spinale è costituita da una unità operativa multizonale, appartenente al Servizio – delle attività specialistiche, per la cura e la riabilitazione dei soggetti affetti da lesioni midollari.
Omissis (1).
Omissis (1/a).
L’Unità spinale è dotata di 50 posti letto di cui fanno parte i 25 previsti come Ortopedia IIº dall’”Allegato 1″ “Azione di piano e assistenza sanitaria specialistica” n. 4.6, L.R. 6 dicembre 1984, n. 70.
L’Unità spinale svolge la propria attività in regime di degenza, assicurando i ricoveri d’urgenza e programmati, di day-hospital e ambulatoriale.
Art. 02 – Personale delle Unità spinale (Modificazioni all’Allegato n. 2 L. 6 dicembre 1984, n. 70)
Omissis (2).
Art. 03 – Collaborazioni continuative
Il personale medico della Unità spinale è coadiuvato in modo continuativo e programmato dal personale medico appartenente alle seguenti discipline:
– urologia,
– medicina interna,
– chirurgia plastica,
– radiodiagnostica,
– neurologia.
L’attività di chirurgia plastica viene assicurata dalla Unità sanitaria locale 10/A, secondo quanto stabilito dall’art. 7.
Al fine di garantire lo svolgimento delle attività nella forma indicata al primo comma, i parametri specifici dell’”Allegato 2″ della L.R. 6 dicembre 1984, n. 70, sono modificati così come specificato nell’allegato n. 1.
Art. 04 – Altro personale
Le Unità operative della USL 10/D, relative alle attività di:
– psicologia
– recupero e rieducazione funzionale
– anestesia e rianimazione
– segreteria
vengono potenziate mediante l’incremento degli specifici parametri di cui all’”Allegato n. 2″ della legge regionale 6 dicembre 1984, secondo quanto specificato nell’allegato n. 2.
Art. 05 – Rapporti tra unità operative
I rapporti tra la Unità spinale e le Unità operative afferenti le attività indicate dagli articoli 3 e 4, nonché quelle ritenute necessarie, sono disciplinati mediante appositi protocolli.
I protocolli devono programmare gli interventi delle Unità operative presso la Unità spinale in modo che sia assicurato un apporto preordinato, stabile e continuativo, idoneo al soddisfacimento delle necessità di cura e di riabilitazione dei soggetti affetti da lesioni midollari.
I protocolli relativi alle attività previste dall’art. 4 stabiliscono, altresì, la modalità e i tempi degli interventi, gli operatori interessati.
Il Comitato di gestione dà gli indirizzi per la formulazione dei protocolli.
I protocolli relativi ai rapporti tra Unità spinale e Unità operative ospedaliere o universitarie convenzionate sono definiti dall’Ufficio di direzione d’intesa con i responsabili delle Unità operative.
Il Comitato di gestione approva i protocolli di cui al precedente comma.
La Unità spinale attiva tutte le consulenze ritenute necessarie per i pazienti ricoverati.
Art. 06 – Rapporti tra USL 10/D e USL 10/A
L’erogazione delle prestazioni di chirurgia plastica avviene mediante la specifica sezione della clinica dermosifilopatica dell’Università di Firenze, convenzionata ai sensi dell’art. 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con la Unità sanitaria locale 10/A.
La Unità sanitaria locale 10/D e la Unità sanitaria locale 10/A stipulano apposita convenzione che comprende il protocollo previsto dall’art. 6, primo comma.
Art. 07 – Attrezzature
Il responsabile della Unità spinale, d’intesa con i responsabili della attività di collaborazione e consulenza di cui ai precedenti articoli, rileva le necessità di attrezzature agli effetti – ai sensi dell’art. 14 L. 6 dicembre 1984 – n. 70, del programma annuale per l’adeguamento e lo sviluppo del patrimonio tecnologico e strumentale della USL e le propone al Comitato di gestione.
Art. 08 – Aggiornamento
Al fine di garantire una sempre maggiore qualificazione dell’intervento sanitario, la USL 10/D:
– mantiene i contatti con i maggiori centri nazionali ed esteri che operano a favore dei medullolesi;
– propone annualmente il piano dei corsi di aggiornamento per il personale in servizio;
– promuove scambi di esperienze professionali con gli operatori italiani e stranieri che svolgono attività di ricerca ed assistenza nell’area delle lesioni midollari.
Le iniziative suddette vengono realizzate con i normali procedimenti già sussistenti presso le Unità sanitarie locali.
Art. 09 – Norme di indirizzo
Le norme contenute nella presente legge costituiscono norme di indirizzo agli effetti della istituzione di ulteriori Unità spinali nella Regione Toscana.
Art. 10 – Rapporti con le Associazioni dei Medullolesi
Le associazioni per la tutela dei medullolesi possono avanzare proposte circa le iniziative che la Regione Toscana o le Unità sanitarie locali toscane possono assumere a livello regionale o locale in favore dei soggetti affetti da lesioni midollari.
Art. 11 – Oneri
All’onere derivante dall’applicazione della presente legge, decorrente dal 1989, si fa fronte a partire da tale anno con legge di bilancio, utilizzando allo scopo la quota del Fondo Sanitario Nazionale assegnata alla Regione Toscana.
Art. 12 – Norma transitoria
La pianta organica della Unità operativa “Ortopedia IIº” costituita presso la USL 10/D confluisce nella pianta organica della Unità spinale.
La pianta organica complessiva del personale della USL 10/D è modificata sulla base del precedente comma.
Le successive modificazioni della pianta organica avvengono mediante la procedura ordinaria.
Il personale assegnato all’Unità operativa “Ortopedia IIº” alla data di entrata in vigore della presente legge è trasferito all’Unità spinale. La USL 10/D adotta a tal fine i relativi provvedimenti di competenza.
Art. 13 – Abrogazione
Sono abrogate le norme regionali incompatibili con la presente legge.
Allegato 1
ART. 3 – COLLABORAZIONI CONTINUATIVE
Personale medico
Alle Unità sanitarie locali 10/A e 10/D sono aggiunte le seguenti unità di personale:
A – Unità sanitaria locale 10/D
1) unità operativa di medicina generale:
aiuto corresponsabile n. 1 unità
2) unità operativa radiologia
C.T.O.:
aiuto corresponsabile n. 1 unità
3) unità operativa neurologia:
aiuto corresponsabile n. 1 unità
4) unità operativa urologia n. 4 unità
Il personale attribuito alla Unità Operativa di urologia svolge permanentemente la propria attività presso la Unità spinale, con le modalità stabilite dall’apposito protocollo di cui all’art. 5, per tutte le necessità urologiche dei pazienti, senza specifica assegnazione di posti letto.
B – Unità sanitaria locale 10/A
1) Unità operativa dermatologia
IIº – sezione aggregata
“Chirurgia plastica” n. 3 unità
Allegato 2
ART. 4 – ALTRO PERSONALE
Alla Unità sanitaria locale 10/D sono aggiunte le seguenti unità di personale:
1) unità operativa di psicologia:
psicologo collaboratore n. 1 unità
2) unità operativa di recupero e rieducazione funzionale:
terapisti riabilitazione coordinatori n. 2 unità
terapisti riabilitazione collaboratori n. 15 unità
3) unità operativa di anestesia e rianimazione C.T.O.:
aiuto corresponsabile n. 1 unità
4) unità operativa di segreteria:
assistente n. 1 unità
Note
(1) Comma omesso e riportato ad integrazione della L.R. 6 dicembre 1984 n. 70, allegato n. 4.
(1/a) Comma omesso e riportato a modifica della L.R. 6 dicembre 1984 n. 70, allegato n. 7.
(2) Le parti omesse del presente articolo sono state riportate a modifica della L.R. 6 dicembre 1984, n. 70, allegato n. 2.

(Testo tratto dalla raccolta normativa della Regione Toscana, sito internet www.consiglio.regione.toscana.it )

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