Legge Nazionale
“Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 29 maggio 1989, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di imposta sul valore aggiunto e di agevolazioni tributarie per le zone settentrionali colpite da eccezionali avversità atmosferiche nei mesi di luglio e agosto del 1987, nonché in materia di imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile.”
L. 28 Luglio 1989, n. 263
“Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 29 maggio 1989, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di imposta sul valore aggiunto e di agevolazioni tributarie per le zone settentrionali colpite da eccezionali avversità atmosferiche nei mesi di luglio e agosto del 1987, nonché in materia di imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile.”
(G.U. 29 luglio 1989, n. 176).
Decreto Legge 29 maggio 1989, n. 202
“Disposizioni urgenti in materia di imposta sul valore aggiunto e di agevolazioni tributarie per le zone settentrionali colpite da eccezionali avversità atmosferiche nei mesi di luglio ed agosto del 1987, nonché in materia di imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile”.
(G.U. 30 maggio 1989, n. 124 e convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, primo commadella Legge 28 luglio 1989, n. 263. Il testo che segue è quello vigente)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare l’aliquota ordinaria dell’imposta sul valore aggiunto, di confermare le agevolazioni tributarie per i comuni delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987, di prorogare il termine per gli adempimenti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto a carico di taluni enti locali, nonché di modificare l’aliquota dell’imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 maggio 1989;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell’industria, del commercio e dell’artigianato;
Emana il seguente decreto:
…omissis…
3-bis. Tutti gli ausili e le protesi relativi a menomazioni funzionali permanenti sono assoggettati all’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto del 4 per cento. Tra gli ausili previsti alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si intendono comprese le automobili acquistate da cittadini con ridotte o impedite capacità motorie, di cui alla legge 9 aprile 1986, n. 97 (1).
…omissis…
(1) comma aggiunto in fase di conversione dalla legge 28 luglio 1989, n. 263.
…omissis…