Circ. INPS 29 settembre 2005, n. 107 – Sanità – Assistenza Sociale

Circolare

Sentenza Corte Costituzionale n. 233 del 16.6.2005 in materia di
congedo straordinario retribuito (art. 42 comma 5 del D. Lgs.
151/2001).
Circ. INPS 29 settembre 2005, n. 107
Direzione Centrale_
Prestazioni a Sostegno del Reddito_
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Direttori delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
Roma, 29 Settembre 2005 periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici
Circolare n. 107 e, per conoscenza,
Al Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Membri del Consiglio
di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Membri del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all’esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l’accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO: ||Sentenza Corte Costituzionale n. 233 del 16.6.2005 in materia di
congedo straordinario retribuito (art. 42 comma 5 del D. Lgs.
151/2001).|||

Con la sentenza in argomento, pubblicata sulla G.U., 1 Serie Speciale, corte
Costituzionale, n. 25 del 22.6.2005, la Corte Costituzionale ha dichiarato
illegittimo l’art. 42 comma 5 del D. Lgs. 151/2001, “nella parte in cui non
prevede il diritto di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi con soggetto con
handicap in situazione di gravità a fruire del congedo ivi indicato, nell’ipotesi in
cui i genitori siano impossibilitati a provvedere all’assistenza del figlio in
situazione di handicap grave perché totalmente inabili” (si intende in maniera
permanente salvo revisioni del giudizio).
Secondo il dispositivo della sentenza, è perciò ora possibile, in caso di
totale inabilità di entrambi i genitori o di un solo genitore (se l’altro è deceduto)
di figli in condizioni di handicap grave, riconoscere il congedo di cui trattasi a
fratelli o sorelle conviventi con il soggetto gravemente disabile. In proposito
restano ferme le restanti disposizioni emanate in materia relative ai fratelli o
sorelle in caso di diritto al congedo stesso per le ipotesi di morte di entrambi i
genitori.
Lo stato di totale inabilità dovrà essere comprovato da documentazione
(riconoscimento di invalidità civile, di rendite INAIL, di pensioni di invalidità INPS
o analoghe provvidenze comunque denominate, da cui sia rilevabile lo stato di
invalidità totale)
Momentaneamente può essere utilizzato per la richiesta di che trattasi
l’attuale modulo di domanda Hand. 5, in attesa che siano apportate le opportune
modifiche, che riguarderanno anche il superamento del limite dei 5 anni
dall’accertamento di grave handicap.
Il Direttore Generale
Crecco
(Testo tratto dal sito web www. inps.it)

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